Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.
Contenuto del verbale
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Sottoscrizione del verbale
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Contenuto del verbale
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Redazione del verbale
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Verbale di udienza
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Sottoscrizione e trascrizione del verbale
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3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e
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Verbale di vane ricerche
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Verbale di assunzione dei mezzi di prova
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Lettura del verbale in camera di consiglio
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Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
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1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non
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chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
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1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
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1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
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2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
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1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
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2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
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3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.
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inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a
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2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
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2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.
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2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.
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1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia
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4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello
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4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
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5. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
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9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
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10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
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3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.
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orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma
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consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o
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3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
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3. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.
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2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
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raccolto nel verbale.
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3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
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unitamente al verbale dell'udienza.
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2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore
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4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio
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1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
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menzione nel verbale.
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la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 2, iscrive la
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nel verbale.
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2. L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma
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eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è
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1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.
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5. Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso
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8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne
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6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si